Ordinamento romano

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ORDINAMENTO ROMANO

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CURIA

Presso gli antichi Romani, in origine curia significò adunanza di uomini (dal lat. co-viria). Nel primitivo ordinamento romano le curie fungevano da distretto di leva, con propria organizzazione e propri culti: erano trenta, dieci per ognuna delle tre tribù dei Tities, Ramnes e Luceres; ognuna, con a capo un curione, forniva cento soldati e dieci cavalieri. L'ordinamento curiato perdette questa funzione militare quando Servio Tullio introdusse l'ordinamento centuriato (v. centuria): da allora conservò solo compiti politici e religiosi che venivano trattati in un edificio (denominato Curia Hostilia e situato nel Foro di fronte al Comitium) costruito dal re Tullo Ostilio e trasformatosi col tempo in sede del Senato. Si spiega così come la parola “Curia” divenne sinonimo di Senato, sia quello di Roma, sia quello delle città dell'Impero che si diedero ordinamenti simili a quello romano.

Il termine Curia finì poi col simbolizzare lo stesso governo della città o dello Stato.

CENTURIA

L'unità politica nell'ordinamento centuriato, l'assemblea cioè che in età primitiva raggruppava gli uomini armati (perciò si riuniva al Campo di Marte, fuori del Pomerio, la primordiale cinta della città), ma che si trasformò presto in vera e propria assemblea politica. In tale assemblea erano eletti i magistrati, votate leggi, prese decisioni politiche sui rapporti con gli altri popoli, emessi giudizi d'appello sui condannati a morte. L'ordinamento centuriato, così come si presenta in età storica, comprendeva i cittadini distribuiti in cinque classi a seconda del loro censo, per complessive 193 centurie. Tale distribuzione è attribuita al re Servio Tullio (sec. VI a. C.), ma è più probabile che lo schema centuriato conosciuto in età storica sia il risultato di una serie di successivi ingrandimenti e adattamenti da un primitivo ordinamento, introdotto appunto da Servio Tullio. La distribuzione dei cittadini romani nell'ordinamento centuriato era la seguente: 80 centurie nella I classe (40 di iuniores, uomini dai 17 ai 45 anni, e 40 di seniores, dai 46 ai 60 anni), cui erano da aggiungere 18 centurie di cavalieri (e fra queste le sei di Tities, Ramnes, Luceres), 20 centurie ciascuna nella II, III e IV classe, 30 c. nella V; inoltre quattro centurie comprendevano i falegnami, i fabbri, i trombettieri e i suonatori e una centuria i capite censi, cioè i proletari. Non si sa con esattezza quando fu stabilito che occorressero 20 iugeri per l'appartenenza alla I classe; 15 alla II, 10 alla III, cinque alla IV, due alla V. La valutazione in moneta dava: 120.000 o 125.000 assi per la I classe, 75.000 per la II, 50.000 per la III, 25.000 per la IV, 12.500 o 11.000 per la V. Le centurie della I classe insieme a quelle dei cavalieri, in totale 98, disponevano già della maggioranza e ciò spiega come, nell'attività elettiva e legislativa dell'assemblea centuriata, prevalessero gli interessi dei ceti economicamente più elevati. Anche per accordarlo col numero delle tribù (35) in cui i cittadini, distribuiti in base alla residenza, eleggevano i magistrati plebei e votavano leggi, l'ordinamento centuriato fu oggetto di due riforme nella seconda metà del sec. III a. C. Tali riforme furono la conseguenza dell'espansione economica e sociale determinata dalle conquiste, che avevano avuto per effetto la rivalutazione del censo e la modificazione nella distribuzione delle centurie. In seguito alle riforme, alla I classe venne a mancare la maggioranza, che da allora in poi non si poté ottenere che con i voti delle centurie della II classe. Tuttavia i ceti nobili riuscirono ugualmente a far spesso prevalere la loro volontà grazie all'azione clientelare.

CONCILIA PLEBIS TRIBUTA

Era un’assemblea romana, composta soltanto di plebei suddivisi per tribù. Probabilmente, fin dall'epoca della secessione sul Monte Sacro e sull'Aventino (nel 494 a. C., secondo la tradizione), la plebe s'impegnò con giuramento a difendere l'inviolabilità dei tribuni e la regolarità delle proprie assemblee contro chiunque le disturbasse; forse venne concluso anche un foedus tra patrizi e plebei, rinnovato nel 449 a. C., dopo la caduta del decemvirato legislativo. I concilia plebis eleggevano i tribuni della plebe e gli edili plebei; emanavano plebisciti equiparati alle leggi comiziali (probabilmente con la legge Ortensia del 286 a. C.); avevano una funzione giurisdizionale pari a quella dei comizi tributi. Dei concilia plebis si valsero i Gracchi e, dopo di essi, i tribuni della plebe. Augusto, dopo il conferimento della tribunicia potestas, ottenne il diritto di convocare i concilia plebis che, agli inizi del principato, furono ancora chiamati ad approvare varie leggi, ma ben presto vennero esautorati.

CLIENS (Cliente)

I clienti erano cittadini liberi, ma legati da un rapporto di dipendenza a un patrono, dal quale avevano in concessione terre ed erano tutelati dalla sua fides in cambio di particolari doveri (obsequium, officium, pietas). La frode commessa dal patrono nei loro confronti aveva come sanzione, ancora all'epoca delle XII Tavole, la sacertà. I clienti partecipavano, insieme ai gentiles, ai sacra, alle guerre e ai comizi curiati, sia pure in posizione inferiore. Durante l'età repubblicana i rapporti di clientela andarono allentandosi e infine scomparvero.


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